La Fecondazione Assistita è regolata giuridicamente dalla legge 40. Alcuni dei punti salienti da conoscere

Il Centro Iatropolis-Genesis Day Surgery con sede in Caserta è leader in Italia per quanto riguarda la fecondazione assistita. Su questo blog vi abbiamo parlato molto spesso, con una serie di articoli ad hoc, della parte medica relativamente alla PMA. Ma giustamente alcuni di voi ci hanno chiesto anche info dal punto di vista legale. Diciamo che il contenuto normativo è racchiuso quasi interamente nella legge 40 del 2004. La normativa è molto complessa. Noi qui vi elenchiamo alcuni punti per noi salienti. Innanzitutto possono accedere al percorso coppie formate da maggiorenni eterosessuali, coniugate o conviventi, in cui entrambi siano viventi e in età potenzialmente fertile.  Nell’utilizzare le tecniche si deve seguire un principio di gradualità, scegliendo prima quelle meno invasive dal punto di vista tecnico e psicologico.
Dal 2014 in Italia, la fecondazione con donazione di gameti (ovociti o spermatozoi) è consentita.
E’ vietata, invece, e la cosiddetta “maternità surrogata” cioè il ricorso all’utero di un’altra donna per portar a termine la gravidanza.
Prima di iniziare un ciclo di PMA occorre dare il proprio consenso informato. La volontà può essere revocata fino al momento della fecondazione dell’ovulo. Occupiamoci adesso dello statuto dell’embrione. Va detto immediatamente che è vietata qualsiasi sperimentazione, manipolazione o intervento sull’embrione che non siano diretti esclusivamente alla tutela della sua salute. Gli embrioni non possono essere soppressi ma possono essere crioconservati qualora il loro trasferimento risulti contrario alle esigenze di procreazione o all'interesse della salute della donna.
Infine le info sul nascituro. I nati da PMA hanno lo stato di figli legittimi o riconosciuti dalla coppia.
Qualora sia stata fatta una fecondazione eterologa, il coniuge o convivente che ha dato il proprio consenso non può disconoscere il bambino.  La madre non può chiedere di restare anonima. Il donatore/trice di gameti non acquisisce alcun rapporto giuridico con il nato.